IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che  disciplina  l'attivita'
di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n,  303  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59»; 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni che disciplina lo stato  d'emergenza  e  il
potere di ordinanza; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22  maggio  2012,
con la quale e' stato dichiarato fino al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e  Mantova,  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  maggio  2012,
con la quale e' stato dichiarato fino al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio  delle  Province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n 122,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle Province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art. 1, comma 3,  che
ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza,  e  l'art.
11, che prevede il sostegno delle imprese  danneggiate  dagli  eventi
sismici del maggio 2012 attraverso interventi di  agevolazione  nella
forma del contributo in conto interessi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio
2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n.
74 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  contenente  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ed  in  particolare  l'art.  10,
recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2012, che disciplina il riparto dei  finanziamenti  previsti
dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le  regioni  interessate,
nonche' i criteri  generali  per  il  loro  utilizzo  ai  fini  degli
interventi  di  messa  in  sicurezza,  anche   attraverso   la   loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati
a Seguito degli eventi sismici che hanno colpito  le  regioni  Emilia
Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012; 
  Vista l'ordinanza del Commissario delegato per  la  Regione  Emilia
Romagna 22 febbraio 2013 n. 23, recante «Modalita' e criteri  per  la
concessione alle imprese di contributi in  conto  capitale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno  2012  n.  74,  convertito  in
legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n.  122,  a  valere
sulle risorse di cui all'art.  10,  comma  13  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni  dalla  legge  del  7
agosto 2012 n. 134 -  Finanziamento  degli  interventi  di  rimozione
delle  carenze  strutturali  finalizzati  alla   prosecuzione   delle
attivita' per le imprese insediate nei territori  colpiti  dal  sisma
del maggio 2012». 
  Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Lombardia
30  luglio  2013,  n.  28,  recante  «Modalita'  e  criteri  per   la
concessione alle imprese di contributi in  conto  capitale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno  2012  n.  74,  convertito  in
legge con modificazioni nella legge I agosto 2012 n.  122,  a  valere
sulle risorse di cui all'art.  10,  comma  13  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto
2012 n. 134 -  Finanziamento  degli  interventi  di  rimozione  delle
carenze strutturali finalizzati alla  prosecuzione  delle  attivita',
per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma  del  maggio
2012»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Veneto  9
maggio 2013, n. 6 recante - Criteri di ammissibilita' e modalita'  di
assegnazione e concessione  di  contributi  per  la  riparazione,  il
rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di  immobili  ad  uso
produttivo in relazione agli  eventi  sismici  del  mese  di'  maggio
2012»: 
  Considerata  l'esigenza  di  incentivare  l'impiego  delle  risorse
individuate dal menzionato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2012, in larga parte  ancora  inutilizzate  alla
data di approvazione del presente provvedimento, ampliando la  platea
dei possibili beneficiari dei contributi ivi previsti ed innalzando i
limiti stabiliti per le spese rimborsabili; 
  Vista la proposta avanzata dalle Regioni Emilia Romagna Lombardia e
Veneto in esito alla riunione di  coordinamento  tenutasi  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare le disposizioni
contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti  e'  stata
delegata, la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
28 dicembre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale,
ai sensi del citato articolo  10,  comma  13,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, e' erogata a favore  delle  imprese  di  tutti  i
settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura. 
    2. L'agevolazione di cui al comma  1  del  presente  articolo  e'
concessa nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' delle imprese: 
      a) avere la sede e/o l'unita' locale nei territori  interessati
dagli eventi  sismici  del  20  e  del  29  maggio  2012  cosi'  come
individuati dall'art. 1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74
convertito con modificazioni dalla legge  n.  122/2012,  e  dall'art.
67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
      b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competente per territorio; 
      c) essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a  procedure  di
liquidazione (anche volontaria), fallimento,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso  o
nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; 
      d) non presentare le caratteristiche di impresa in  difficolta'
ai  sensi  del  punto  10  della  Comunicazione   della   Commissione
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02)»; 
      e) possedere una situazione  di  regolarita'  contributiva  per
quanto riguarda la correttezza  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS  e
INAIL; 
      f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro  e  delle
malattie professionali, della sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente; 
      g)  non   rientrare   tra   coloro   che   hanno   ricevuto   e
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato  gli
aiuti che sono stati  individuati  dalla  Commissione  europea  quali
illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF») 
  3. Le  spese  ammissibili  ai  fini  della  ripresa  dell'attivita'
produttiva ai  sensi  dell'art.  3,  commi  da  7  a  10  del  citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardano le seguenti  tipologie
di intervento: 
    a)  beni   immobili   (rimozione   delle   carenze   strutturali,
adeguamento e miglioramento sismico); 
    b) impianti, macchinari e  attrezzature  (messa  in  sicurezza  e
adeguamenti); 
    c) spese tecniche  nella  Misura  massima  del  10%  delle  spese
ammesse a contributo. 
  Sono ammesse tutte le spese afferenti le  tipologie  di  intervento
richiamate  nei  punti  a),  b)  e  c)  nonche'  le  eventuali  spese
accessorie    e    strumentali    funzionali    alla    realizzazione
dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza. 
  4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si
intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie,  interessi  e  ogni
altra  imposta   e/o   onere   accessorio   (spese   di   spedizione,
trasporto/viaggio, vitto, alloggio,  ecc.).  Sono  escluse  le  spese
amministrative e di gestione nonche' le spese per pubblicita'. 
  5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilita',  le  spese
potranno essere sostenute a  partire  dalle  date  individuate  dalle
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio 2012. 
  6. Gli interventi  oggetto  di  agevolazione  dovranno  concludersi
entro il termine perentorio di  24  mesi  decorrenti  dalla  data  di
esecutivita' dell'atto di concessione del contributo (termine  finale
di ammissibilita'). 
  7. L'agevolazione prevista  consiste  in  un  contributo  in  conto
capitale, fino ad una misura massima corrispondente al  100  %  della
spesa ritenuta ammissibile. 
  8. Il contributo massimo erogabile e' pari a euro 500.000,00. 
  9. La procedura di selezione dei progetti proposti  sara'  di  tipo
valutativo sulla -base delle caratteristiche tecnico-finanziarie  dei
progetti e dei livelli  di  miglioramento/adeguamento  sismico  e  di
sicurezza raggiunti. 
  10. Per i danni coperti  da  indennizzo  assicurativo  o  da  altri
contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui  all'art.  3-bis  del
decreto-legge n. 95 del  2012,  la  quota  complessiva  del  rimborso
assicurativo e dei contributi pubblici  non  puo'  superare  il  100%
dell'ammontare dei danni riconosciuti. 
  11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalita' operative  per  la
presentazione  delle  domande   e   per   la   concessione,   vengono
quantificati l'ammontare massimo e  l'intensita'  delle  agevolazioni
erogate,  la  liquidazione  e  la  revoca  totale  o   parziale   dei
contributi, e sono  definite  idonee  modalita'  di  rendicontazione,
monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse. 
  12. La concessione del contributo sara' effettuata  in  regime  «de
minimis» o in regime di notificazione sulla base  dell'art.  107  2/b
del Trattato istitutivo della Comunita' europea.»